La revisione cinematografica in Italia

A fronte di critiche feroci ed interventi solitamente marginali, la ‘Revisione Cinematografica’ italiana fa riferimento ad una normativa più che quarantennale. La legge n° 161 del 21 aprile 1962, nota come revisione dei film e dei lavori teatrali, si apre assoggettando la proiezione in pubblico dei film e la loro esportazione all'estero, al rilascio del ben noto ‘nulla osta’.
Il nulla osta, concesso dalle autorità competenti solo al termine della visione effettiva del film, assicurerebbe, infatti, la ‘tutela morale degli spettatori minori’, attribuendo a ‘speciali Commissioni’ (appositamente costituite) la massima autorità in materia.

 

Le speciali Commissioni

Come da normativa, operano in autonomia su due diversi livelli di valutazione, se necessario. Ad un giudizio di ‘primo grado’ - obbligatorio per ogni lavoro - si accosta un eventuale ‘appello’, secondario tanto per occorrenza quanto per urgenza.

 

La Commissione di primo grado

L'Amministrazione pubblica ripartisce il lavoro di visione e valutazione a ciascuna delle otto sezioni della Commissione di primo grado. La presenza di elementi con competenze piuttosto diversificate nel campo in questione – un docente di diritto, un esperto di psicologia dell'età evolutiva o di pedagogia, due rappresentanti della cultura cinematografica (critici, studiosi ed autori), due genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, una delegazione di due membri delle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative – assicura un giudizio d’insieme ampio oltre che incondizionato. La nomina dei membri afferenti alla Commissione - di cadenza biennale - è, ad oggi, prerogativa del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

La Commissione di secondo grado

Il compito della Commissione di secondo grado consiste, invece, nel valutare - a posteriori - eventuali ricorsi di produttori/distributori dei lavori, contro il giudizio espresso in primo grado.
La costituzione dell’organismo in questione è composta, ad oggi, da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere, e chiamate a svolgere un’attività differente dalla precedente.

Tanto nell’adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l’autore e il richiedente del nulla osta dell’opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Qualora la Commissione non ravvisasse nel film elementi di offesa, l’Amministrazione potrà procedere automaticamente al rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico del film sull’intero territorio nazionale ed autorizzarne l'esportazione.
E’, inoltre, potere delle Commissioni lo stabilire il grado di divieto da attribuire al film - 14 o 18 - in relazione alla ‘particolare sensibilità dell’età evolutiva’. L’emissione di un divieto totale alla proiezione pubblica del film - giudicato offensivo nel suo complesso o in relazione a singole scene/sequenze - dovrà essere motivata adeguatamente, oltre che apertamente, dai componenti delle due Commissioni.
Nel caso estremo in cui anche il parere della Commissione di secondo grado non venga accettato dai richiedenti il nulla osta, non è escluso il ricorso al Consiglio di Stato.

 

La diffusione in tv: norme e restrizioni

La normativa regola, infine, la questione relativa alla diffusione dei film in tv. Secondo la legge originaria - e i suoi successivi aggiornamenti - nessun film privo di ‘visto di censura’, o ‘vietato ai minori di 18 anni’ può essere trasmesso dai canali in chiaro (in alcuna fascia oraria). Per i lavori proibiti ai minori di 14 anni, la restrizione è decisamente più contenuta. La normativa permette, infatti, la loro trasmissione nelle sole fasce orarie successive a quella del prime time (dalle 22:30 alle 7:00).
La discriminante motiverebbe, in conclusione, la presentazione di ‘seconde edizioni’ di film in origine ‘vietati ai minori’, desiderosi di ottenere il nulla osta di trasmissione.
Gli ‘alleggerimenti’ subiti dal film, proposti dal richiedente o dall'avente diritto, sottoposti ed accettati dalla Commissione, contribuirebbero alla riduzione (nei casi migliori alla totale eliminazione) del divieto, permettendo, di fatto, la diffusione televisiva del lavoro (in qualunque fascia oraria).