Introduzione alla banca dati
La banca dati accoglie le informazioni relative a tutte le tipologie di film, italiani ed esteri, destinati alla pubblica visione:
- Lungometraggi
- Mediometraggi
- Cortometraggi
- Attualità
- Pubblicità
La struttura della banca dati è diversa per i due periodi (1913-43; 1944-2000) poiché le fonti originarie hanno un diverso livello di complessità.
Per il primo gruppo di film, l'unico documento disponibile è il Registro Protocollo della Censura Cinematografica, cinque (di sette complessivi) volumi conservati presso la Direzione Generale per il Cinema del MiBAC.
Il Registro ha consentito l'identificazione di circa 30.000 titoli che hanno ottenuto il nulla osta alla proiezione in pubblico dal 3 maggio 1913 al 30 novembre 1943. Compaiono 4348 Società di produzione e distribuzione e 1.243 nomi di registi, attori, produttori, tecnici.
Per il secondo gruppo, dal 1944 in poi, esistono specifici fascicoli per ciascun film comprendenti una documentazione più completa:
- Domanda di revisione
- Nulla osta alla proiezione pubblica
- Visto di censura
- Documenti di varia natura, per lo più lettere, che testimoniano dell'effettiva attività della Commissione di Revisione Cinematografica e includono: comunicazioni interne al Ministero, comunicazioni tra Ministeri, comunicazioni tra Ministero e Prefetture/Questure, comunicazioni tra Ministero e Società di produzione/distribuzione, comunicazioni tra Ministero e regista.
Per saperne di più:
Il modulo domanda di revisione viene compilato dalla società di produzione o distribuzione del film e presentato alla Direzione Generale per il Cinema. Successivamente la Commissione di Censura visiona il film ed emette, con apposito Decreto di prima istanza, il suo giudizio che può essere favorevole, sfavorevole o condizionato (ovvero la pubblica visione è condizionata alla eliminazione di parti del film o vietata a un pubblico di età inferiore a 14, 16, 18 anni). Con la concessione del nulla osta alla proiezione in pubblico, apposto sulla domanda di Revisione si genera il cosiddetto visto di censura e la pellicola può essere distribuita in sala.
Nel caso in cui la Commissione emetta un giudizio condizionato (limiti d'età o tagli), la società di produzione o distribuzione ha due possibilità: eseguire le modifiche, inviando comunicazione alla DG Cinema e successivamente copia del film modificato per il quale verrà indicato il nuovo metraggio sul visto censura. In alternativa, la società ha la possibilità, attraverso lettera di ricorso, di richiedere il Giudizio di Appello di seconda istanza. La Commissione di revisione di secondo grado può, con apposito Decreto di seconda istanza, confermare il giudizio di prima istanza o emettere un giudizio nuovo. In ogni caso questo giudizio sarà definitivo.
Accade spesso, nel caso di giudizio negativo della Commissione di secondo grado, che la società apporti rilevanti modifiche al film e lo ripresenti con una nuova domanda di revisione alla DG Cinema. In questo caso, il visto di censura avrà un numero diverso e verosimilmente un metraggio inferiore.